Annunci commerciali per la vendita di immobili con classe energetica

E’ entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 l’obbligo previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che richiede per gli annunci commerciali relativi ad edifici o singole unità in vendita di indicare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Pertanto, le usuali informazioni che descrivono l’immobile in vendita dovranno essere completate dall’indicazione della classe energetica attribuita dal professionista che ha redatto l’ACE con riferimento ai consumi energetici e all’emissione di CO2 dell’immobile.

L’obbligo riguarderà tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, nonché la cartellonistica affissa agli immobili in vendita a prescindere dalla destinazione d’uso. Percui, tra i soggetti interessati alla nuova disposizione non figurano solo gli operatori del settore immobiliare, imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare, ma tutti coloro che pubblicano annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, anche in veste di privati cittadini.

Solo gli annunci relativi alla locazione di immobili esulano dall’ambito applicativo del nuovo adempimento (tranne nelle Regioni che hanno applicato disposizioni più restrittive), pur restando fermo che, una volta stipulato il contratto di locazione, per gli immobili già dotati di ACE, quest’ultimo dovrà essere consegnato al conduttore, che darà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica (ex nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del DLgs. 192/2005).

L’obiettivo del provvedimento è valorizzare il parametro “classe energetica” e far diventare “l’efficienza energetica” un nuovo valore del mercato edilizio, secondo un percorso simile a quello avviato in passato con gli elettrodomestici, per sensibilizzare alle problematiche energetico – ambientali tutti gli attori del processo edilizio, compresi gli utenti finali.

Infatti, con il nuovo obbligo, i potenziali acquirenti di un nuovo immobile avranno la possibilità di comparare ogni singola offerta con altre analoghe, non soltanto in funzione dei soliti parametri (localizzazione, superficie, distribuzione, pregio, vetustà, stato di manutenzione, ecc.), ma anche con riferimento al livello di efficienza energetica e dei consumi. Il provvedimento, che rappresenta sicuramente, un ulteriore passo avanti verso una maggiore consapevolezza energetica e ambientale delle nostre scelte, ha sollevato, comunque, due questioni:

1) non è specificato se l’obbligo di riportare negli annunci la classe energetica vale solo per gli immobili già provvisti dell’ACE (lettura plausibile, attenendosi alla formulazione letterale della norma) oppure se, secondo l’interpretazione più restrittiva ma prevalente, l’obbligo valga anche per gli immobili che siano ancora sprovvisti dell’ACE, con il conseguente insorgere della necessità di far redigere l’attestato.

2) la mancanza di riferimento a sanzioni per chi ometterà di indicare la classe energetica. Infatti, non essendoci indicazioni nella normativa nazionale, valgono i riferimenti delle diverse leggi regionali in materia di certificazione energetica, poiché alcune Regioni, come ad esempio la Lombardia, hanno già provveduto ad integrare la loro normativa in materia, prevedendo un’apposita sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro, “che compete, con il relativo introito, al Comune nel quale è ubicato l’edificio”. Altre Regioni, quali ad esempio il Piemonte e l’Emilia Romagna, non hanno al momento assunto disposizioni in merito.