E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario n. 81 alla GU n. 71 – del 28 marzo, il controverso d.lgs. 28/2011, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Il Decreto si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO2, nel rispetto delle direttive comunitarie che impongono all’Italia l’obbligo di raggiungimento degli obiettivi del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020 e propone degli aggiornamenti anche in tema di certificazione energetica. Infatti, tra le principali novità introdotte dal decreto, all’art. 13, capo II, comma 2-ter e 2-quater c’è l’obbligo di inserire nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. Questa decisione, apparentemente in discontinuità rispetto a precedenti decisioni del Governo, in realtà è stata una scelta obbligata. Infatti, il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 è stato inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che con l’articolo 35, comma 2 bis della legge n. 133/2008 – in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria – aveva abrogato l’obbligo di allegare la certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso. A questo proposito il 14 marzo il Consiglio nazionale del Notariato ha diramato una nota contenente le prime indicazioni operative precisando che la norma non consente più “deroghe consensuali” alla consegna della documentazione sull’efficienza energetica:le compravendite di immobili, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo, presupporranno, quindi, che ogni fabbricato ne sia dotato e che l’acquirente abbia ricevuto la documentazione. Nella breve nota il Consiglio Nazionale del Notariato chiarisce anche che nelle regioni ove non esiste legislazione in materia vale sempre l’applicazione dell’articolo 9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009. Detto articolo statuisce, infatti, che per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a mille metri quadrati il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
Infine, un ulteriore passo in avanti per la promozione della certificazione energetica verso gli utenti finali è legato all’introduzione nel d.lgs. 28/2011 dell’obbligo di riportare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica sugli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.