La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annue di pari importo, entro un limite massimo di detrazione. I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento:
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali, necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e per acquisire la certificazione energetica necessaria per ottenere il beneficio.
Soggetti beneficiari
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
– le associazioni tra professionisti;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
– i titolari di un diritto reale sull’immobile;
– i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
– gli inquilini;
– coloro che hanno l’immobile in comodato.
Procedura per accedere alla detrazione del 65%
Per poter usufruire dell’ incentivo è necessario che un professionista abilitato rediga la seguente documentazione:
1 asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
2 attestato di prestazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
3 scheda informativa (allegato E del decreto), relativa agli interventi realizzati e ai benefici ottenuti.
Per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari, per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, non occorre presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna inviare all’ENEA, telematicamente (attraverso il sito http://www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica), la documentazione ai punti 2 e 3.
I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale in cui vanno indicati: causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
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