Si attendono dal GSE le procedure per la domanda
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio è entrato in vigore il Conto Energia Termico, approvato dal Ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e Politiche Agricole con il Decreto dello scorso 28 dicembre, che incentiva interventi di piccole dimensioni che incrementano l’efficienza energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (biomassa, pompe di calore, pannelli scalda-acqua, condizionamento a energia solare) ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello europeo al 2020 e della nuova direttiva sull’efficienza energetica.
Il conto energia termico prevede un contributo del 40%, che verrà erogato in 2 o 5 anni (per gli interventi più onerosi), con tetti massimi differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato, come indicato nell’Allegato I del decreto.
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali fatto salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. I privati in alcuni casi potranno quindi scegliere se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni.
Lo stanziamento previsto da parte dello Stato è di 900 milioni di euro di cui 700 per privati (intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e imprese e 200 milioni di euro per le amministrazioni pubbliche.
Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamento periodico. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell’impegno di spesa massima previsto non sono accettate ulteriori richieste sino all’entrata in vigore dell’aggiornamento.
Quindi, come per gli incentivi del fondo rotativo di Kyoto occorrerà tempismo nella presentazione della domanda perché il tetto, sebbene generoso, è facilmente raggiungibile. Sarà compito del GSE predisporre la procedura web per la richiesta dell’incentivo, in accordo con l’Enea che dovrà fornire le indicazioni tecniche. Il GSE entro il 4 marzo dovrà dare il via alle richieste.
Interventi incentivabili
Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato I i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, Þ ssi o mobili, non trasportabili.
Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato II, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo
n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
Ammissibilità agli incentivi
Per tutte le tecnologie ammesse a incentivo, il nuovo decreto stabilisce una serie di valori prestazionali minimi. In particolare, l’incentivo risulta commisurato all’energia rinnovabile prodotta e al risparmio energetico conseguito e sarà differenziato per taglie e zone climatiche.
Ad esempio, per accedere agli incentivi le caldaie a biomassa, devono essere installate in sostituzione di caldaie e di impianti per il riscaldamento delle serre preesistenti, alimentati a biomassa, gasolio o carbone. Sono escluse quelle che utilizzano rifiuti biodegradabili urbani o industriali.
Per le pompe di calore elettriche e a gas, l’incentivo erogato è calcolato tenendo conto della taglia dell’impianto, della zona climatica, dell’energia prodotta e delle prestazioni dell’impianto.
Per caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna, l’incentivo è calcolato in relazione all’energia prodotta, alla potenza dell’impianto, alle ore di funzionamento, alla zona climatica e all’emissione di polveri.
Sul solare termico e solar cooling, l’incentivo si calcola per metro quadro installato: 170 euro/mq fino a 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie; l’incentivo sale rispettivamente a 255 e 83 euro/mq se si tratta di impianti di solar cooling cioè raffrescamento.
Come accedere agli incentivi
I soggetti che intendono accedere all’incentivo devono presentare domanda al Gse, Gestore dei servizi energetici, entro 60 giorni dalla fine dei lavori. L’istanza va inviata avvalendosi della scheda-domanda che il Gse sta predisponendo che sarà disponibile sul suo sito web (www.gse.it).
Nella domanda deve essere indicato in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile. La domanda deve essere firmata dal soggetto responsabile e accompagnata da un suo documento di identità.
Alla domanda vanno allegate le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, l’asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute e l’autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.
Se gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili prevedono una potenza termica nominale complessiva maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione dopo l’iscrizione in appositi registri.
Se richiesti, devono essere presentati anche l’attestato di certificazione energetica, la diagnosi energetica, la dichiarazione di conformità dell’impianto, il certificato del corretto smaltimento degli impianti e il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera.
In particolare, per gli interventi di isolamento termico, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva.
Per la sostituzione di finestre, l’installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l’installazione di collettori solari termici, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW.
Tutti i documenti vanno conservati per 5 anni.
Le spese per diagnosi energetica e certificazione energetica sono rimborsate al 100% alle P.A.
Le amministrazioni pubbliche possano “avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite un fornitore di servizi energetici.” A tal fine, il GSE entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, pubblicherà sul proprio portale un elenco di fornitori di servizi energetici interessati a realizzare e finanziare gli interventi per le P.A.. L’iscrizione all’elenco è volontaria e aperta a tutti.
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